Questo sito utilizza solo cookie tecnici, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più, consulta l'informativa

Contenuto principale della pagina Menu di navigazione Modulo di ricerca su uniPi
Mercoledì, 30 Maggio 2018 07:00

Impianti

Scritto da

 

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici-Dati climatici 

  • UNI 10349-1:2016 Medie mensili per la valutazione della prestazione termico-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata 

La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:

  • ripartire l'irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;
  • calcolare l'energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata

Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo.

  • UNI 10349-3:2016 Differenze di temperatura cumulate (Gradi Giorno) ed altri indici sintetici 

La UNI 10349 - 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione 

La norma specifica la metodologia per la valutazione della prestazione energetica dei sistemi di illuminazione per l’illuminazione generale in edifici residenziali e non-residenziali e per il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata per l’illuminazione negli edifici. Il metodo può essere applicato ad edifici nuovi, esistenti o ristrutturati. Fornisce inoltre una metodologia (LENI) come misura dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione negli edifici. La norma non comprende i requisiti di illuminazione, la progettazione di sistemi di illuminazione, la pianificazione dei sistemi degli impianti di illuminazione, le caratteristiche dei prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e apparecchi di illuminazione) e dei sistemi utilizzati come "display lighting", delle lampade da tavolo e degli apparecchi integrati nei mobili. Inoltre la norma non fornisce alcuna procedura per la simulazione dinamica di scena di illuminazione impostate. Il prospetto 1 mostra la corrispondente posizione della norma rispetto all'insieme delle norme sugli EPB nel contesto della struttura modulare come dalla EN ISO 52000-1.

Il rapporto tecnico affianca la UNI EN 15193-1:2017 e fornisce informazioni per supportare la corretta comprensione, l'utilizzo e l'implementazione nazionale della suddetta norma di illuminazione. Il rapporto tecnico fornisce:

  • il commento ai punti della norma;
  • la spiegazione sulle procedure e fornisce informazioni di fondo;
  • la giustificazione delle scelte che sono state fatte;
  • la descrizione dei processi;
  • un foglio di calcolo per il processo di calcolo;
  • esempi svolti e valori di riferimento;
  • consigli sui sistemi di controllo dell'illuminazione;
  • guida sul progetto di illuminazione per edifici domestici.

 UNI 10339:1995 Impianti aeraulici al fine di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura 

Fornisce una classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento. Si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, comunque installati in edifici chiusi, con esclusione: -degli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attivita' industriale o artigianale (per i quali si applica la UNI 8852); - degli impianti destinati a scopi diversi, per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili e/o per la realizzazione di condizioni adatte a particolari lavorazioni industriali (impianti di processo); -degli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza immissione di meccanica di aria esterna.

UNI/TS 11330 Prestazioni energetiche degli edifici 

  • UNI/TS 11330-1:2014 Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione. La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).

  • UNI/TS 11330-2:2014 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali 

La specifica tecnica fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193. La specifica tecnica fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.

  • UNI/TS 11330-3:2010 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione:- dei rendimenti e dei fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva;- dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica si applica unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti:- per il solo raffrescamento;- per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica non si applica ai singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali rimanda invece alle specifiche norme di prodotto.

  • UNI/TS 11330-4:2016 Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

La specifica tecnica calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:

  • impianti solari termici;
  • generatori a combustione alimentati a biomasse;
  • pompe di calore;
  • impianti fotovoltaici;
  • cogeneratori.

Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.

La presente specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:

  • il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata;
  • la quota di energia da fonti rinnovabili.

La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare:

  1. le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
  2. la valutazione dell’energia elettrica esportata; 
  3. la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
  4. la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
  • UNI/TS 11330-6:2016 Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

La presente specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

Mercoledì, 30 Maggio 2018 07:00

Diagnosi

Scritto da

 

UNI CEI EN 16247-1:2012 Diagnosi energetiche-Requisiti generali

La norma definisce i requisiti, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa, con l'esclusione delle singole unità immobiliari residenziali. Definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche. Requisiti per specifiche diagnosi energetiche relative a edifici, processi industriali e trasporti, completeranno i requisiti generali qui descritti attraverso successive parti della norma.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-2 (edizione maggio 2014). La norma è applicabile alle diagnosi energetiche specifiche per gli edifici. Essa definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica relativa a un edificio o a un gruppo di edifici, escludendo le singole residenze private. Essa deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-3 (edizione maggio 2014). La norma definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica nell’ambito di un processo, relativamente a:

  1. organizzare e condurre una diagnosi energetica;
  2. analizzare i dati ottenuti con la diagnosi energetica;
  3. riportare e documentare i risultati della diagnosi energetica.

La norma si applica ai luoghi in cui l’uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-4 (edizione maggio 2014). La norma determina i requisiti, la metodologia e la reportistica specifici per le diagnosi energetiche nel settore dei trasporti e affronta ogni situazione in cui viene effettuato uno spostamento, non importa chi sia l’operatore (compagnia pubblica o privata o se l’operatore si dedica esclusivamente al trasporto oppure no). Le procedure qui descritte si applicano alle diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), oltre che ai differenti ambiti (locale, a lunga distanza) e all’oggetto trasportato (fondamentalmente merci e persone). La norma deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

Questa norma definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, ad esempio:

  1. per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell'auditor energetico;
  2. dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente;
  3. per assicurare, applicandola insieme alle altre parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità.

Questa norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono fare capo ad un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici. 

UNI CEI 11352 Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista per la verifica dei requisiti 

È la norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company(ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo.

Martedì, 22 Maggio 2018 10:43

Detrazioni fiscali

Scritto da

 

L'Università di Pisa, e in particolare la Direzione Edilizia e l'Unità Fiscale della Direzione Finanza e Fiscale di Ateneo, dal 2012 usufruisce delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti per alcune tipologie di interventi, principalmente per la sostituzione di infissi, o di vetrate, con analoghi ma ad alta prestazione termica.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina tale materia è stata più volte modificata dalle Leggi di Bilancio annuali, ma tale misura ha indubbiamente favorito l’attuazione di interventi volti al risparmio energetico.

Si riporta il collegamento al portale DETRAZIONI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA a cura dell’ENEA (DETRAZIONI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA) che fornisce tutte le informazioni su quali interventi sono detraibili; quali spese sono detraibili; i dati; il quadro normativo; i meccanismi di incentivazione e di detrazione fiscale per il risparmio di energia negli edifici esistenti per le famiglie, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Si riporta inoltre il link alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 sulla quale è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205 Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Per gli interventi con inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, si applicano i requisiti minimi indicati nel D.M. 6 agosto 2020 (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020), attuativo della Legge 77/2020  - “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (D.M. 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus")

Infine si riporta nella tabella sottostante un quadro riassuntivo di quali interventi abbiamo potuto detrarre a partire dal 2014 e in che misura, tenendo conto che l’importo detraibile è il 65% delle spese totali per gli anni precedenti al 2018 e del 50% per il 2018, e che viene conteggiato in 10 quote annuali. Come si vede l'importo totale  sui 10 anni risparmiato ammonta a oltre 250 k€ per un totale di circa 157 MWhth/anno di diminuzione del fabbisogno energetico:

 
ANNO EDIFICIO DESCRIZIONE INTERVENTO ENERGIA RISPARMIATA kWht/anno IMPORTO DETRAZIONE
2014

      B29        Sede di Farmacia

“Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della sede del Dipartimento di Farmacia in via Bonanno Pisano, n° 6 a Pisa.” - sostituzione di n°6 porte vetrate di ingresso con analoghe ad alte prestazioni. 4232,5 €16.253,93
2015 B65 Scheibler Aerospaziale “Intervento di messa in sicurezza di porzione di copertura per il fabbricato B65 ex Dipartimento di Ingegneria"Aerospaziale”- sostituzione di n°2 lucernai con analoghi ad alte prestazioni. 513,73 €1.410,42
2016 B36 Ingresso Orto Botanico “Lavori di adeguamento funzionale di locali per nuovo ingresso dell’Orto botanico e Polo Museale in via Roma a Pisa”. Sostituzione di n°2 lucernai con analoghi ad alte prestazioni. 1914,59 €4.713,90
2016

     B19        Aula 10, Disaa

“Intervento di riqualificazione mediante la sostituzione e l’isolamento dei serramenti presso il Polo di Agraria edificio B19, Via del Borghetto n. 80, 56100 Pisa (PI)” 10655,3 €13.004,61
2016 B36 Palazzina Conchiglie “Lavori di Restauro e Adeguamento funzionale della palazzina della Fonderia (detta delle conchiglie) Orto Botanico - Pisa” - Sostituzione di 1 porta esistente e di n°8 vetrate all'interno di infissi restaurati con analoghi ad alte prestazioni. 4156,47 €9.239,52
2016       A06         La Sapienza “Lavori di Adeguamento, Consolidamento e Riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza”, via Curtatone e Montanara, Pisa” - Sostituzione di 1 porta esistente e di n°8 vetrate all'interno di infissi restaurati.  45540,87 €56.247,30
2017       B29      Sede di Farmacia “Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della sede del Dipartimento di Farmacia in via Bonanno Pisano, n° 6 a Pisa.” - sostituzione di facciata vetrata di ingresso con analoga ad alte prestazioni. 5675,78 €17.592,59
2018       B55        Polo Fibonacci- area Ex Marzotto "Lavori di manutenzione ordinaria e interventi urgenti anno 2014-2015"- Lavori di sostituzione n°11 infissi con analoghi ad alte prestazioni. 8523 €8.570,62
2018

A05-Palazzo Ricci

"Restauro e risanamento conservativo consistente nella nuova posa in opera di vetrata strutturale rispondente alla normativa, da collocarsi all'interno del Collegio Ricci, via del Collegio Ricci n.10, via Santa Maria n.8, Pisa"‐ Lavori di sostituzione n°4 infissi. 14824 €19.115,98
2019 B10 Palazzina Ridolfi “Recupero di coperture e facciate del fabbricato denominato "B10 ‐ Palazzina Ridolfi" all'interno del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro‐ambientali sito in Pisa, Via del Borghetto n.80” ‐ Lavori di sostituzione totale degli infissi. 5376 €14.855,65
2020 G16 Podere Scalbatraio ed. 1 “Sostituzione degli infissi nel fabbricato 1 del Podere Scalbatraio a San Piero a Grado, Pisa”   2217 €14.310,74
2021 B29 Sede Dipartimento Farmacia “Adeguamento della copertura, al fine di renderla calpestabile, per l’installazione delle linee vita, risanamento delle chiostre e della copertura del seminterrato del Dipartimento di Farmacia, via Bonanno Pisano, 6, Pisa" 15840   €21.427,75
2021 B36- Porzione Palazzo Granduca angolo via Volta-via Roma "Intervento di risanamento, riqualificazione e adeguamento normativo della porzione degradata del Palazzo del Granduca" 11194 €16.248,97
2022 C03- Palazzo Vitelli  “Consolidamento e adeguamento della copertura e restauro delle facciate di Palazzo Vitelli, sede amministrativa dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa”   25255 €27.336,55
2023 A22 - bar “Lavori di riqualificazione delle vetrate del bar del Dipartimento di Economia e
Management e potenziamento scarichi acque piovane nelle terrazze zona bar”
4246 €17.143,75
TOTALE INTERVENTI CON SUCCESSO 157.947 €257.47

 

 

Martedì, 22 Maggio 2018 10:43

Normative

Scritto da

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende:

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

  1. norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
  2. norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
  3. norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
  4. norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale."

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio.

Si riportano, suddivise per sezione, le principali normative di interesse del settore energetico applicato all'edilizia. 

Normative diagnosi energetica

Normative impianti

Normative involucro edilizio

Martedì, 22 Maggio 2018 10:42

Legislazione nazionale

Scritto da

DECRETO LEGISLATIVO 14 LUGLIO 2020, n. 73 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, N.48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2016, N.141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 206/32/CE. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141/2016, che modifica e integra il provvedimento (d.lgs. n. 102/2014) che impone, in ogni condominio e negli "edifici polifunzionali" (riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici), di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per misurare l'effettivo consumo. 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015:

Il Decreto introduce modifiche al quadro normativo di riferimento in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici ad essi asserviti. Tra le novità sono contemplati nuovi requisiti minimi, nuove modalità di calcolo della prestazione energetica per gli edifici e gli impianti associati, nuovi modelli di redazione della relazione tecnica di progetto, dell’Attestato di Prestazione energetica (APE) e dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del presidente della repubblica n.74/2013. 

Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N.102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

In attuazione della direttiva europea 2012/27/UE ha introdotto l’obbligo di installazione di sistemi per la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ogni utente e l’obbligo di termoregolazione per ogni singola unità, interventi che devono essere realizzati entro il 31/12/2016. La norma tecnica di riferimento per la contabilizzazione è la UNI 10200.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. 

 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 è stato emanato per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’ attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti, cioè in pratica dei certificatori energetici. Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO), deve essere svolta da un tecnico abilitato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012 Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (certificati bianchi).

Il Dm 28 dicembre 2012 di determinazione dei nuovi obiettivi di risparmio per il quadriennio 2013-2016 e di potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi (il cui nome tecnico è Titoli di Efficienza Energetica)  introduce novità importanti per quanto riguarda l'incremento dei target per i distributori obbligati

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067). 

Il provvedimento definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

DECRETO 19 MAGGIO 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n.37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il decreto prevede l’aggiornamento della modulistica relativa alle attività soggette a verifica, tra le quali l’attività di installazione impianti. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da:  

  • Impresa installatrice
  • Responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

È il decreto con cui  lo Stato italiano ha promosso la diffusione dell'efficienza energetica in tutti i settori. Il decreto tra le altre cose:

  • definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
  • crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2008, N.37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

Il Decreto, modificato dal decreto 19/05/2010, prevede, che al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti:

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
  • Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
  • Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
  • Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • Impianti di protezione antincendio (lettera g).

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, N.311 Disposizioni correttive ed integrative 19 agosto 2005, n-192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

In particolare rende obbligatorio l'utilizzo di  pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici  per la produzione di acqua calda e schermature solari esterne, per tutti gli edifici nuovi o ristrutturati con superficie superiore a 1000 m2. Impone nuovi limiti, via via più stringenti dal 2006 al 2010, al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici e alle trasmittanze di tutte le componenti dell'involucro edilizio. Obbliga gli uffici pubblici all'esposizione della targa energetica. A decorrere dal 1º luglio 2009 si applica alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, mentre era già in precedenza applicato ai trasferimenti a titolo oneroso di interi fabbricati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 22 Maggio 2018 10:41

Direttive Europee

Scritto da

 

Le Direttive Europee che qui riportiamo perseguono e mettono in atto gli obiettivo della Strategia Europa dell'Unione Europea (UE) e in particolare quelli relativi al settore clima ed energia e che qui riportiamo:

 Obiettivi per il 2020:

  • ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990
  • ottenere il 20% dell’energia da fonti rinnovabili
  • migliorare l'efficienza energetica del 20%

Obiettivi per il 2030:

  • ridurre del 40% i gas a effetto serra
  • ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili
  • aumentare l'efficienza energetica del 27-30%
  • portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell’energia elettrica prodotta nell’Unione può essere trasportato verso altri paesi dell’UE)

Obiettivi per il 2050:

  • tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Di seguito le principali Direttive Europee dell’ambito in oggetto.

DIRETTIVA 2018/844/UE  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

La legge europea, interviene modificando le seguenti direttive: direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tenendo conto che al parco immobiliare, è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione, gli obiettivi da proseguire sono:

  • ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030,
  • favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Per raggiungere gli obiettivi vengono quindi introdotte alcune novità, tra le più importanti:

  • obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi e esistenti,
  • viene richiesto di prevedere strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e indicatori d’intelligenza,
  • viene previsto il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 Maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia in data 23 Aprile 2018 il Consiglio Europeo ha adottato la direttiva “riveduta” attraverso la revisione della Direttiva 2010/31/UE.

Gli obiettivi della revisione della Direttiva sono la decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo esistente e altamente inefficiente e contemporaneamente promuovere interventi di ristrutturazione economicamente convenienti. A tal fine viene introdotto un indicatore di intelligenza per gli edifici, semplificate le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento e promossa l'elettromobilità attraverso la creazione di un quadro per i parcheggi per veicoli elettrici. La revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici, di modifica alla direttiva 2010/31/UE, integra le misure nell'ambito della direttiva sull'efficienza energetica nonché la legislazione dell'UE in materia di efficienza energetica dei prodotti. Fa parte del Pacchetto sull'Energia Pulita presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016.

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 Ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE E 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Questa direttiva rimarca il ruolo strategico dell’efficienza energetica nel settore civile e chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica. Introduce l’obbligo di eseguire l’audit energetico per le grandi imprese e di promuoverlo per le PMI. Chiede che vengano messi a punto strumenti di finanziamento per favorire le misure di efficienza energetica e che vengano messi a disposizione adeguati programmi di formazione e  sistemi di certificazione per le nuove figure professionali e che venga svolta una adeguata  attività di informazione. Conferma il ruolo esemplare della pubblica amministrazione prescrivendo agli Stati membri una serie di azioni e interventi da mettere in campo sugli edifici della PA centrale: ”dal 10 gennaio 2014 il 3 % degli edifici con una superficie superiore a 500m2, di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica, e a partire dal 9 luglio 2015 tale soglia è portata a 250m2.

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 Maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 

DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 Aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Nota come “pacchetto clima-energia 20-20-20”, l’U.E. ha fissato gli obietti di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico entro il 2020 rispetto ai valori  del 1990.

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 Ottobre 2009 relativa all’ istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all ' energia.

La direttiva 2009/125/CE è la direttiva europea che regola gli Energy Related Products (ERP). Il Parlamento Europeo ha adottato questa direttiva per ampliare il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE, per includere i prodotti che consumano energia ("Energy using Products Directive" -EuP) ed era limitata ai prodotti che consumano energia durante l'uso come ad esempio, le caldaie, i computer, i televisori, i ventilatori industriali e le lampadine.  

DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 Dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia

Le disposizioni in essa contenute riguardano: 

  • il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
  • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
  • la certificazione energetica degli edifici
  • l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

 

 

 

 

Martedì, 22 Maggio 2018 10:01

Leggi e norme

Sono presenti 3 sotto categorie (Direttive europee, Legislazione nazionale e Normative, suddiviso in Impianti, Involucro e Diagnosi) dal menù a tendina, aggiornate con le ultime revisioni.

 

Martedì, 22 Maggio 2018 09:13

Monitoraggio

L'Università di Pisa dispone di un sistema di monitoraggio dei sei impianti fotovoltaici di Ateneo, e dal 2014 è dotato di una stazione meteo sulla copertura dell'edificio C dell'area Ex Marzotto per il monitoraggio delle principali variabili meteorologiche di interesse cui poter correlare i consumi energetici e la produzione da fonti rinnovabili.

Al 2024, la potenza fotovoltaica totale di picco di Ateneo è circa 120 kWpcon una produzione attesa annua di circa 150 MWh/anno.

Martedì, 22 Maggio 2018 08:35

Progetti

 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, POLO DIDATTICO, ED. B47, INGEGNERIA

L'intervento di riqualificazione energetica riguarda il polo didattico (Polo B) situato in via Giunta Pisano, 28, principalmente a servizio dei dipartimenti di Ingegneria. 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, POLO DIDATTICO CURINI, ED. A18

L’intervento in oggetto, realizzato a luglio-agosto 2014, ha come obiettivi principali:
1) il miglioramento del comfort dell’ambiente interno in regime invernale;

2) la riduzione degli sprechi energetici dovuti alla mancanza di regolazione di locale dell’impianto, che comportano quindi un surriscaldamento delle aule e spesso un’impossibilità di azione da parte dell’utenza sui terminali di emissione.

LAVORI DI ADEGUAMENTO DE LA SAPIENZA: UN OCCHIO ALL'ENERGIA!

Lavori di adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funzionale de La Sapienza: un occhio all’energia.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ARCHIVIO DI ATENEO: RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

 Nel corso degli anni sono stati riscontrati consumi elettrici elevati nell’edificio che ospita l’archivio generale di Ateneo, per questo è emersa la necessità, nell’agosto 2015, di intervenire sull’illuminazione interna, che rappresenta la quasi totalità dei consumi elettrici imputabili alla struttura (Figura 1), collocata ad Ospedaletto, Pisa (PI), in località Montacchiello, in via Calabresi n. 16/18.

 

Venerdì, 18 Maggio 2018 08:48

Detrazioni fiscali

sistema universitario italiano

Il sistema universitario italiano si articola su tre cicli: la Laurea, titolo accademico di primo ciclo, dà accesso al secondo ciclo; la Laurea specialistica/magistrale, titolo principale del secondo ciclo, è indispensabile per accedere ai corsi del terzo ciclo, che consentono di conseguire il Dottorato di Ricerca.