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Normative

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende:

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

  1. norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
  2. norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
  3. norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
  4. norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale."

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio.

Si riportano, suddivise per sezione, le principali normative di interesse del settore energetico applicato all'edilizia. 

Normative diagnosi energetica

Normative impianti

Normative involucro edilizio

Legislazione nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 14 LUGLIO 2020, n. 73 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, N.48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2016, N.141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 206/32/CE. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141/2016, che modifica e integra il provvedimento (d.lgs. n. 102/2014) che impone, in ogni condominio e negli "edifici polifunzionali" (riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici), di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per misurare l'effettivo consumo. 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015:

Il Decreto introduce modifiche al quadro normativo di riferimento in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici ad essi asserviti. Tra le novità sono contemplati nuovi requisiti minimi, nuove modalità di calcolo della prestazione energetica per gli edifici e gli impianti associati, nuovi modelli di redazione della relazione tecnica di progetto, dell’Attestato di Prestazione energetica (APE) e dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del presidente della repubblica n.74/2013. 

Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N.102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

In attuazione della direttiva europea 2012/27/UE ha introdotto l’obbligo di installazione di sistemi per la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ogni utente e l’obbligo di termoregolazione per ogni singola unità, interventi che devono essere realizzati entro il 31/12/2016. La norma tecnica di riferimento per la contabilizzazione è la UNI 10200.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. 

 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 è stato emanato per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’ attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti, cioè in pratica dei certificatori energetici. Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO), deve essere svolta da un tecnico abilitato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012 Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (certificati bianchi).

Il Dm 28 dicembre 2012 di determinazione dei nuovi obiettivi di risparmio per il quadriennio 2013-2016 e di potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi (il cui nome tecnico è Titoli di Efficienza Energetica)  introduce novità importanti per quanto riguarda l'incremento dei target per i distributori obbligati

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067). 

Il provvedimento definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

DECRETO 19 MAGGIO 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n.37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il decreto prevede l’aggiornamento della modulistica relativa alle attività soggette a verifica, tra le quali l’attività di installazione impianti. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da:  

  • Impresa installatrice
  • Responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

È il decreto con cui  lo Stato italiano ha promosso la diffusione dell'efficienza energetica in tutti i settori. Il decreto tra le altre cose:

  • definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
  • crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2008, N.37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

Il Decreto, modificato dal decreto 19/05/2010, prevede, che al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti:

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
  • Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
  • Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
  • Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • Impianti di protezione antincendio (lettera g).

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, N.311 Disposizioni correttive ed integrative 19 agosto 2005, n-192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

In particolare rende obbligatorio l'utilizzo di  pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici  per la produzione di acqua calda e schermature solari esterne, per tutti gli edifici nuovi o ristrutturati con superficie superiore a 1000 m2. Impone nuovi limiti, via via più stringenti dal 2006 al 2010, al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici e alle trasmittanze di tutte le componenti dell'involucro edilizio. Obbliga gli uffici pubblici all'esposizione della targa energetica. A decorrere dal 1º luglio 2009 si applica alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, mentre era già in precedenza applicato ai trasferimenti a titolo oneroso di interi fabbricati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttive Europee

 

Le Direttive Europee che qui riportiamo perseguono e mettono in atto gli obiettivo della Strategia Europa dell'Unione Europea (UE) e in particolare quelli relativi al settore clima ed energia e che qui riportiamo:

 Obiettivi per il 2020:

  • ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990
  • ottenere il 20% dell’energia da fonti rinnovabili
  • migliorare l'efficienza energetica del 20%

Obiettivi per il 2030:

  • ridurre del 40% i gas a effetto serra
  • ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili
  • aumentare l'efficienza energetica del 27-30%
  • portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell’energia elettrica prodotta nell’Unione può essere trasportato verso altri paesi dell’UE)

Obiettivi per il 2050:

  • tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Di seguito le principali Direttive Europee dell’ambito in oggetto.

DIRETTIVA 2018/844/UE  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

La legge europea, interviene modificando le seguenti direttive: direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tenendo conto che al parco immobiliare, è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione, gli obiettivi da proseguire sono:

  • ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030,
  • favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Per raggiungere gli obiettivi vengono quindi introdotte alcune novità, tra le più importanti:

  • obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi e esistenti,
  • viene richiesto di prevedere strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e indicatori d’intelligenza,
  • viene previsto il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 Maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia in data 23 Aprile 2018 il Consiglio Europeo ha adottato la direttiva “riveduta” attraverso la revisione della Direttiva 2010/31/UE.

Gli obiettivi della revisione della Direttiva sono la decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo esistente e altamente inefficiente e contemporaneamente promuovere interventi di ristrutturazione economicamente convenienti. A tal fine viene introdotto un indicatore di intelligenza per gli edifici, semplificate le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento e promossa l'elettromobilità attraverso la creazione di un quadro per i parcheggi per veicoli elettrici. La revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici, di modifica alla direttiva 2010/31/UE, integra le misure nell'ambito della direttiva sull'efficienza energetica nonché la legislazione dell'UE in materia di efficienza energetica dei prodotti. Fa parte del Pacchetto sull'Energia Pulita presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016.

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 Ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE E 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Questa direttiva rimarca il ruolo strategico dell’efficienza energetica nel settore civile e chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica. Introduce l’obbligo di eseguire l’audit energetico per le grandi imprese e di promuoverlo per le PMI. Chiede che vengano messi a punto strumenti di finanziamento per favorire le misure di efficienza energetica e che vengano messi a disposizione adeguati programmi di formazione e  sistemi di certificazione per le nuove figure professionali e che venga svolta una adeguata  attività di informazione. Conferma il ruolo esemplare della pubblica amministrazione prescrivendo agli Stati membri una serie di azioni e interventi da mettere in campo sugli edifici della PA centrale: ”dal 10 gennaio 2014 il 3 % degli edifici con una superficie superiore a 500m2, di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica, e a partire dal 9 luglio 2015 tale soglia è portata a 250m2.

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 Maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 

DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 Aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Nota come “pacchetto clima-energia 20-20-20”, l’U.E. ha fissato gli obietti di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico entro il 2020 rispetto ai valori  del 1990.

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 Ottobre 2009 relativa all’ istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all ' energia.

La direttiva 2009/125/CE è la direttiva europea che regola gli Energy Related Products (ERP). Il Parlamento Europeo ha adottato questa direttiva per ampliare il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE, per includere i prodotti che consumano energia ("Energy using Products Directive" -EuP) ed era limitata ai prodotti che consumano energia durante l'uso come ad esempio, le caldaie, i computer, i televisori, i ventilatori industriali e le lampadine.  

DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 Dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia

Le disposizioni in essa contenute riguardano: 

  • il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
  • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
  • la certificazione energetica degli edifici
  • l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

 

 

 

 

Copia di Prova Articolo Unipi

La nascita ufficiale dell'Università di Pisa risale al 3 settembre 1343 quando Papa Clemente VI, con la bolla "In supremae dignitatis" emessa a Villanova presso Avignone, concesse allo Studio Pisano il riconoscimento di Studio Generale dotato degli insegnamenti di teologia, diritto canonico e civile, medicina "et qualibet alia licita facultate". Nel 1355 seguì il diploma di riconoscimento dell'imperatore Carlo IV.

I primi decenni di vita dello Studio non furono certamente facili anche per le gravi difficoltà economiche, legate alle vicende politiche e sociali della città, passata sotto i Visconti nel 1399 e conquistata dalla Repubblica di Firenze nel 1406. Nel 1449 l'Università finì addirittura per essere chiusa. Tra la fine del Quattrocento e per tutto il secolo successivo, l'Ateneo conobbe fasi alterne di crisi e di espansione sempre connesse ai fatti politici toscani.

Fu Lorenzo de' Medici a volere la ricostituzione dello Studio Pisano che riaprì nel 1473. In questo periodo l'Ateneo non aveva una sede ufficiale e le lezioni venivano svolte nelle case degli insegnanti e nelle chiese, fino a quando, di fronte al costante aumento degli studenti Lorenzo il Magnifico ordinò la costruzione, nella Piazza del Grano, di un edificio ad hoc, il futuro Palazzo della Sapienza.. Ma dopo lo spostamento a Firenze dell'Ateneo nel 1497 a seguito della ribellione di Pisa contro la città fiorentina, la riapertura dell'Università a Pisa avvenne solo nel 1543 grazie al duca Cosimo I dei Medici. E' di questo periodo l'istituzione di una Cattedra dei "Semplici" (Botanica) che fu ricoperta dal Luca Ghini, fondatore dell'Orto botanico. Nel 1589, per tre anni prima di trasferirsi a Padova, Galileo Galilei fu docente di Matematica dell'Ateneo dopo esserne stato studente . la sua iscrizione all'Università di Pisa risale all'incirca al 1580.

Nei secoli successivi l'Ateneo subì gli effetti della decadenza del Granducato dei Medici, per poi riprendersi sotto la dinastia dei Lorena, che portarono a termine la costruzione della Specola, svilupparono l'Orto Botanico e il Museo di Scienze naturali e istituirono nuove cattedre, tra cui Fisica sperimentale e chimica.

Negli anni successivi non vi furono sostanziali cambiamenti fino all'annessione della Toscana all'impero napoleonico che portò alla trasformazione dello Studio in Accademia imperiale, succursale dell'Università di Parigi. Vennero istituite cinque Facoltà (Teologia, Giurisprudenza, Medicina, Scienze e Lettere) e furono introdotti gli esami di profitto, le tesi di laurea e i diversi titoli di studio. L'eredità napoleonica non venne completamente annullata dalla Restaurazione di Ferdinando III, anche se si tornò agli antichi collegi docenti di Teologia, Giurisprudenza e Medicina. Al modello napoleonico fece riferimento anche l'operato di Leopoldo II, che tra il 1824-1838 cercò di potenziare i laboratori di ricerca e il perfezionamento all'estero dei ricercatori. Fu grazie a un suo sussidio che Ippolito Rosellini partecipò alle spedizioni archeologiche in Egitto con Champollion.

Nel 1839 Pisa ospitò il primo congresso degli scienziati italiani a cui parteciparono oltre 400 studiosi nelle varie discipline e si propose alla comunità nazionale come luogo di grande apertura intellettuale e politica. Proprio in questo periodo l'Ateneo fu al centro di un'importantissima riforma, voluta dal nuovo Provveditore Gaetano Giorgini, che portò a sei le Facoltà: Teologia, Giuirisprudenza, Lettere, Medicina, Matematica e Scienze naturali. I circa 600 studenti iscritti, di cui un centinaio stranieri, potevano usufruire di un'offerta didattica di una cinquantina di insegnamenti articolati in 9 corsi di laurea o di licenza. Inoltre furono chiamati insegnanti molto noti, tra di cui alcuni esuli politici, per insegnare materie nuove. In particolare venne istituita la nuova cattedra di Agraria e Pastorizia affidata a Cosimo Ridolfi.

In questi anni l'Università fu pervasa da ideali liberali e patriottici che trovarono la loro massima espressione nella partecipazione di un battaglione universitario, formato da docenti e studenti, nella famosa battaglia di Curtatone e Montanara nel 1848.

Con l'avvento dello Stato Italiano, la legge 31 luglio 1862 riconobbe l'Ateneo pisano come una delle sei Università primarie nazionali, insieme a Torino, Pavia, Bologna, Napoli e Palermo. Nel 1873 venne soppressa la Facoltà di Teologia. Tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento insegnarono a Pisa eminenti docenti tra cui i giuristi Francesco Carrara e Francesco Buonamici, i filologi Domenico Comparetti e Giovanni D'Ancona, gli storici Pasquale Villari, Gioacchino Volpe e Luigi Russo, il filosofo Giovanni Gentile, l'economista Giuseppe Toniolo, i matematici Ulisse Dini e Antonio Pacinotti.

In epoca post-unitaria l'Ateneo si aprì alle donne e nel 1891 Cornelia Fabri di Ravenna conseguì la prima laurea, in Matematica.

L'Università di Pisa fu riconosciuta come Ateneo di rango anche dalla riforma Gentile nel 1923. Nel corso del Novecento l'Ateneo ha continuato ad accrescersi, e sono state istituite le facoltà di Ingegneria e Farmacia e dopo la seconda guerra mondiale le Facoltà di Economia e Commercio, Lingue e Letterature Straniere e Scienze Politiche. Nel 1969 a Pisa è nato il primo corso di laurea in informatica e nel 1983 il primo corso di dottorato in informatica.

Con l'avvento della legge 9 maggio 1989 n. 168, è stata riconosciuta l'autonomia universitaria (normativa, amministrativa, finanziaria e didattica) e l'Università di Pisa ha adottato un proprio Statuto e propri Regolamenti.

A seguito della Riforma Gelmini l'Ateneo Pisano sta vivendo un periodo di profondo cambiamento, a cominciare dall'adozione del nuovo Statuto e dal nuovo assetto che ha visto la nascita di venti nuove strutture Dipartimentali.